COS’È L’ORDINE

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, al pari di tutti gli altri Ordini e Collegi Professionali, è un Ente Pubblico non economico. È stato istituito con la Legge 24/06/1923, n°1395, e la sua attività è regolata dal Regio Decreto 23/10/1925, n°2537.

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https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1926-02-15&atto.codiceRedazionale=025U2537&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=9a377873-52d5-4a1d-8612-a829538d37c0&tabID=0.6334525891970215&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true

Il Consiglio, eletto dagli iscritti, è l’organo direttivo dell’Ordine. I Componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e restano in carica per quattro anni. Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e può prevedere anche il Vicepresidente [art. 35, co. 1, del Regio Decreto 23/10/1925, n°2537]. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso. In assenza del Presidente e, dove esista, del Vice Presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci. [art. 38, co. 2, del Regio Decreto 23/10/1925, n°2537].

Il Segretario riceve le domande di iscrizione all’Albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio, ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In assenza del Segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci. [art. 39, co. 2, del Regio Decreto 23/10/1925, n°2537].

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine, riscuote il contributo, paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, gestisce ed è responsabile del bilancio e del patrimonio dell’Ordine.

I COMPITI ISTITUZIONALI DELL’ORDINE

I compiti istituzionali del Consiglio [art. 5 Legge 24/06/1923, n°1395, art. 37 R.D. 25/10/1925, n°2537, e successive modifiche ed integrazioni] sono:

  1. La tenuta dell’Albo degli iscritti [nel ricevere le domande di iscrizione si limita ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale; non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena di entità superiore a tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione],
  2. La vigilanza sulla correttezza dell’esercizio professionale,
  3. La repressione dell’uso abusivo del titolo di architetto e l’esercizio abusivo della professione,
  4. La determinazione del contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine,
  5. Il rilascio di pareri di congruità sulle parcelle [Alla richiesta del Parere di Congruità fa seguito l’obbligo della consegna, da parte del professionista, di tutta la documentazione in suo possesso. Il Parere di Congruità è un atto amministrativo emanato da un ente pubblico con caratteristiche di autoritarietà. Tale parere può essere richiesto sia dai committenti che dai professionisti.  Per questi ultimi il Parere di Congruità è indispensabile per richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo e consente di attivare la procedura per l’Ingiunzione di pagamento. Condizione indispensabile affinché possa essere emesso un Parere di Congruità, sinonimo di Convalida, è la presenza di un accordo tra professionista e cliente in relazione all’incarico e ai compensi, oltre all’effettivo e documentato svolgimento delle prestazioni. Per le istanze riferite ad incarichi o prestazioni successivi alla data del 24/01/2012, i cui onorari non risultino preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente, non potrà essere emesso un Parere di Congruità. Per ogni richiesta di parere, in occasione del rilascio del documento finale, è previsto il versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto stabilito dal Consiglio],
  6. L’emissione alla Pubblica Amministrazione di pareri su argomenti attinenti alla professione di Architetto,
  7. L’organizzazione di convegni, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e pubblicazioni riguardanti gli aspetti tecnico – normativi della professione,
  8. L’amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.