F.A.Q. – Ordine Architetti Terni
Abbiamo stilato un elenco di domande che più frequentemente vengono rivolte alla nostra Segreteria Amministrativa.
Clicka sull’argomento di tuo interesse; si aprirà una sottosezione contenente una risposta quanto più esaustiva.
Obbligo dell'aggiornamento
Tutti gli architetti sono soggetti all’obbligo dell’aggiornamento professionale?
Ogni professionista, che non abbia più di 70 anni e 20 di iscrizione all’albo o rientri nei casi di esonero previsti all’art. 7 delle Linee Guida emanate dal CNAPPC, dovrà acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) entro il triennio 2020/2022. Ogni anno è raccomandato di acquisire almeno 10 CFP di cui 4 in materie deontologiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento obbligatorio. Il numero medio di crediti da acquisire è di 20 all’anno. La violazione di tali obblighi costituisce illecito disciplinare (art. 7 del DPR 137/2012).
L’aggiornamento deve essere svolto presso il proprio Ordine territoriale?
No, gli Ordini Territoriali che organizzano gli eventi hanno la responsabilità scientifica dei corsi e registrano i crediti formativi professionali dei partecipanti sulla piattaforma nazionale IM@teria indipendentemente dalla provenienza. Anche Enti terzi accreditati dal Ministero della Giustizia possono erogare l’aggiornamento professionale e registrare i crediti sulla piattaforma IM@teria.
In quale modo l’Ordine supporta l’iscritto nell’attività di aggiornamento?
Il CNAPPC, con la collaborazione degli Ordini Territoriali, mettono a disposizione degli iscritti la piattaforma
telematica nazionale IM@teria. L’iscritto, dopo essersi registrato, può consultare l’elenco dei corsi
attualmente in offerta a livello nazionale potendo selezionare la provincia, l’area tematica, la modalità di
erogazione. Sempre attraverso la piattaforma IM@teria, è possibile effettuare l’iscrizione al corso,
documentare l’eventuale pagamento, controllare la registrazione dei crediti formativi acquisiti, monitorare
il proprio status formativo nella sezione “I miei corsi”, inoltrare al proprio Ordine le richieste di
riconoscimento crediti a posteriori o di esonero.
L’Ordine di Terni promuove eventi nel territorio della nostra provincia?
Al fine di facilitare l’attività di aggiornamento il nostro Ordine propone, nel corso dell’anno, eventi nelle aree tematiche definite dal C.N.A.P.P.C. e consente agli
iscritti la possibilità di programmare la propria attività di formazione permanente anche in sede.
I neoiscritti sono soggetti all’obbligo di aggiornamento professionale?
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine per la prima volta l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio
dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il
riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione
all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Vedi anche domanda E5.
Con quali modalità è possibile l’aggiornamento professionale?
L’aggiornamento professionale si realizza attraverso la partecipazione ad eventi formativi certificati anche
tramite formazione a distanza online in forma sincrona o asincrona. Le attività formative certificate valide ai
fini della formazione continua obbligatoria sono quelle pubblicate nella piattaforma IM@teria del CNAPPC.
E’ possibile quindi frequentare seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze,
workshop e altre attività ed eventi individuati dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali con l’attribuzione dei
crediti formativi professionali.
Otre a questi eventi è possibile svolgere attività formative autonome e chiedere a posteriori il
riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP). Questo è consentito in alcuni casi quali, ad
esempio, per i diplomi di master, dottorati, seconde lauree, scuole di specializzazione, assegni di ricerca,
corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., RSPP, acustica, certificazione energetica, mediatore professionista,
insegnamento per discipline affini all’architettura) con il riconoscimento fino a max n. 20 cfp.
I Crediti Formativi Professionali (CFP) come devono essere acquisiti?
La partecipazione registrata agli eventi formativi conferisce i CFP. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 cfp
nel triennio, con un minimo raccomandato di 10 cfp annuali di cui 4 cfp, per ogni anno, sui temi delle
discipline ordinistiche. E’ ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio
successivo, con un limite massimo di 20 cfp.
I crediti formativi professionali sono attribuiti ai singoli eventi formativi preventivamente dal CNAPPC in
base ai criteri stabiliti all’art. 5 delle Linee Guida.
Quali sono le aree tematiche oggetto dell’attività formativa?
Le Linee Guida prevedono le seguenti aree tematiche:
- architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
- gestione della professione;
- discipline ordinistiche;
- sostenibilità;
- storia, restauro e conservazione;
- strumenti, conoscenza e comunicazione;
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
Alcune aree tematiche sono obbligatorie?
E’ obbligatoria soltanto la partecipazione a corsi in discipline ordinistiche (area tematica n. 3).
E’ raccomandata l’acquisizione di n. 4 crediti formativi per ogni anno, comunque al termine del triennio
2017/2019 dovranno essere raggiunti n. 12 CFP in materie deontologiche. Esclusivamente il CNAPPC e gli
Ordini Territoriali organizzano l’offerta formativa su queste tematiche che comprendono, ad esempio:
il 4
Codice Deontologico, le assicurazioni professionali, le responsabilità civili e penali, le norme previdenziali, i
compensi, i contratti e l’ordinamento professionale.
Come viene registrata e dove è possibile verificare la propria situazione formativa?
Per verificare i crediti formativi maturati, l’iscritto deve registrarsi sulla piattaforma telematica che gestisce
la formazione continua, denominata “IM@teria”, predisposta dal CNAPPC in collaborazione con gli Ordini
Territoriali. La piattaforma IM@teria del CNAPPC consente di programmare e monitorare la propria
situazione formativa in quanto le presenze ai corsi vengono registrate, all’interno del sistema informatico,
da parte degli Ordini che hanno promosso l’evento stesso.
L’iscritto può autocertificare alcune attività formative svolte al di fuori dell'organizzazione degli Ordini
Territoriali ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida (come ad esempio corsi abilitanti, master, dottorati di
ricerca, seconde lauree, partecipazione a mostre, ecc) inviando la domanda tramite la piattaforma
IM@teria e previo verifica dell’Ordine.
Chi non ha acquisito i 4 cfp obbligatori in materie deontologiche durante l’anno, come può ottemperare a tale obbligo?
E’ possibile acquisire i crediti l’anno seguente. Tuttavia è raccomandata l’acquisizione dei n. 4 CFP in
materie deontologiche ogni anno
Gli iscritti che abbiano maturato più di 12 cfp in materie deontologiche nel triennio, potranno vedersi riconoscere tali ulteriori cfp nella stessa area?
No, in quanto le norme prevedono l’acquisizione di n. 4 cfp sui temi delle discipline
ordinistiche per ogni anno. I crediti acquisiti oltre il limite di n. 12 saranno registrati come cfp ordinari.
Quali corsi danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
Soltanto gli eventi, i seminari ed i corsi formativi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del
CNAPPC concorrono a generare crediti formativi validi. Sono riconosciuti i corsi organizzati dagli Ordini
Territoriali o da Enti terzi accreditati presso il Ministero della Giustizia. Sulla piattaforma IM@teria sono
presenti gli elenchi dei corsi accreditati. Crediti formativi professionali sono riconosciuti, inoltre, per le
attività/eventi presenti all’art. 6.7 della Linee Guida.
Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. L’Ordine Territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito
avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata dal
Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
Il Codice Deontologico entrato in vigore il 01/09/2017 prevede che la mancata acquisizione dei crediti
formativi professionali triennali minimi nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta
l’irrogazione della censura; la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento
comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di
sospensione per ogni credito formativo mancante. Ad esempio, chi non avesse acquisito nessun credito
formativo professionale, riceverà la sanzione della sospensione pari a giorni 60 che sarà comunicata agli
5
organi competenti. Chi avesse, al termine del triennio formativo, un debito di n. 13 CFP riceverà la
sospensione pari a n. 13 giorni. Chi si trovasse nella condizione di avere un debito formativo da n. 1 a n. 12
CFP riceverà la sanzione della censura.
Nel caso di un architetto che abbia conseguito nel triennio n. 60 crediti, come anche un numero superiore,
se non ha acquisito, in tutto o in parte, i n. 12 crediti in deontologia obbligatori, riceverà la sanzione della
censura.
Anche gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono soggetti all’obbligo formativo?
Tutti gli iscritti all’Albo (sia sezione A che sezione B) sono soggetti all’obbligatorietà formativa.
Gli iscritti che sono dipendenti pubblici o privati possono acquisire crediti formativi per i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?
I progetti di formazione predisposti dai datori di lavoro saranno validati tramite gli Ordini Territoriali
attraverso la procedura della richiesta di crediti a posteriori sulla piattaforma IM@teria. La richiesta
dell’avvenuta partecipazione all’attività formativa deve essere effettuata direttamente dall’iscritto dalla sua
posizione individuale su IM@teria. La domanda deve essere completa di tutti gli elementi che consentano il
riconoscimento dei CFP a posteriori in quanto attività conforme ai criteri presenti nelle Linee Guida del
CNAPPC quali, ad esempio, il programma, la durata del corso e la documentazione comprovante l’attività
svolta (certificato/diploma). Possono essere realizzati specifici accordi o protocolli d’intesa locali con i
datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle Linee Guida, attribuendo i
corrispondenti cfp.
Le modalità di trasmissione delle domande sono presenti nel capitolo: riconoscimento crediti formativi a
posteriori. Dovranno essere selezionate a video, dal proprio profilo sulla piattaforma IM@teria, le sezioni
oggetto: richiesta di crediti con autocertificazione; tipologia: formazione erogata ai propri dipendenti.
I CFU (Crediti Formativi Universitari) possono essere convertiti in CFP (Crediti Formativi Professionali)?
No. Sono normative differenti.
I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa?
Sono esclusi i docenti universitari a tempo a pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell’elenco
speciale, ai quali è preclusa l’attività professionale (Legge n. 382/1980). Altrimenti fino al compimento del
70° anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione.
Come nasce l’obbligo dell’aggiornamento, quali sono i riferimenti normativi?
La formazione permanente ha costituito, in ambito comunitario, un punto cruciale della strategia definita
dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000), cioè nel voler realizzare “l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile,
accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale”. La Direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 nel “Considerando 39” dispone che “data la
rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è
particolarmente importante per numerose professioni.”
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Nel decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148) recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” veniva sancito
all’art. 3 comma 5: “l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali… La violazione dell’obbligo di
formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto
stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.”
In attuazione del citato art. 3, è stato emanato il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 37 “Regolamento recante riforma
degli ordinamenti professionali” il quale stabilisce all’art. 7 i criteri generali per l’attuazione della
formazione continua “al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel
migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale”.
Nel B.U. del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2013 n. 17 il Consiglio Nazionale degli Architetti ha
pubblicato il “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7
del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137”. Nella seduta del 31 maggio 2017 il Consiglio Nazionale ha approvato una
seconda stesura del regolamento che è stato recepito e pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del
15 luglio 2017 n.13.
Questo regolamento norma alcuni degli aspetti applicativi e gestionali della materia e stabilisce all’art. 1
comma 3 che: “L’iscritto all’albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali … le
attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo”.
Il CNAPPC ha inoltre emanato, con successivi aggiornamenti e approfondimenti, le “Linee guida e di
coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” che
disciplinano le problematiche derivanti dall’entrata in vigore della legge: 30 luglio 2013; 22 gennaio 2014;
26 novembre 2014; e numerose Circolari.
L’ultima stesura delle Linee guida è del 21 dicembre 2016.
Come iscriversi a IM@teria
Come posso iscrivermi alla piattaforma telematica IM@teria?
E’ possibile iscriversi alla piattaforma IM@teria dal sito AWN del Consiglio Nazionale o dalla home page del
sito dell’Ordine degli Architetti di Terni, seguendo le indicazioni presenti a video, ed accedere all’offerta
formativa proposta dagli Ordini italiani. Ricordiamo che è possibile, salvo limitazioni previste per lo specifico
evento, iscriversi e conseguire i crediti presso qualsiasi Ordine del territorio nazionale.
Una volta espletate le modalità di iscrizione alla piattaforma IM@teria, nella sezione Offerta Formativa sono
visibili tutti gli eventi presenti in Italia suddivisi per aree tematiche e per modalità di erogazione: frontale, elearning sincrono, e-learning asincrono, streaming, frontale streaming/webinar, webinar.
Quali sono i passaggi per effettuare l’iscrizione alla piattaforma IM@teria?
Se l’utente accede dal sito AWN del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
- Cliccare su: IM@teria (graficamente uno dei cerchi a destra del video)
- Cliccare su: Link a Servizio 7
- Cliccare sulla regione Umbria nella cartina
- Cliccare su: Provincia di Terni
- Procedere all’iscrizione secondo le indicazioni a video
- Fare attenzione al corretto inserimento del Codice Fiscale
Come id utente si consiglia: nome.cognome - Una volta ricevuta la password provvisoria è possibile accedere al sito (al primo accesso inserire la propria password definitiva)
Ho avuto problemi ad iscrivermi su IM@teria cosa posso fare?
Se l'utente risulta già registrato dal sistema: procedura per il recupero delle credenziali
1) Cliccare sulla regione Umbria nella cartina
2) Cliccare su: Provincia di Terni
3) Accedi
4) Non ricordi i tuoi dati
5) Seleziona un dato di identificazione
6) Immettere Codice Fiscale
7) Seguire le indicazioni a video
8) Richiedi dati di accesso
Se l’utente non riesce a procedere alla registrazione (errore nei dati trasmessi dall’iscritto all’Ordine)
9) Nel caso di un esito negativo dovuto all'invio, da parte del sistema, della password provvisoria su di
una email non più utilizzata, comunichi all’Ordine la nuova email per la corrispondenza ordinaria
all’indirizzo: architettiterni@archiworld.it
10) Proceda all’invio alla piattaforma IM@teria della email corretta seguendo le indicazioni a video “In
caso di problemi di accesso o registrazione” indicando:
Ordine di appartenenza
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Mail
Numero di cellulare per le verifiche
11) Le verranno inviate le coordinate di accesso corrette
Riconoscimento di crediti formativi a posteriori
Esistono attività per le quali è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti a posteriori con autocertificazione?
Ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida vigenti gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe
formativa su IM@teria, a registrare i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi previo riscontro
da parte dell’Ordine:
- corsi abilitanti (sicurezza, VV.F., RSPP, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline
affini all’architettura, mediatore professionista) se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o
comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico (attività formative presenti su
IM@teria).
- le attività di cui al punto 5.3 delle Linee Guida: Master universitario di 1° e 2° livello, assegni di ricerca
(minimo di un anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da
iscritti junior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche di cui al punto 3. Vengono
attribuiti n. 20 cfp per ogni anno di corso ad avvenuto superamento dello stesso.
- attività formativa svolta all’estero.
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti
pubblici.
- le attività di cui al punto 5.4 delle Linee Guida, entro il limite massimo di 15 cfp nel triennio, quali ad
esempio: mostre e fiere n. 1 cfp per ogni visita documentata; monografie, articoli, saggi scientifici o di
natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale
su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini Territoriali: 1 cfp per
ogni articolo, monografia o pubblicazione; viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da
Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali: 1 cfp per ogni giorno di visita.
L’iscritto, assumendo piena responsabilità della comunicazione, attraverso l’apposito spazio “Le mie
certificazioni”, collocato sul profilo utente nella piattaforma IM@teria deve allegare contestualmente una
autocertificazione di evidenzia legale, documentazione ufficiale comprovante l’attività svolta unitamente a
copia di documento di identità. I documenti da allegare possono essere uniti in un solo file PDF.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa può comportare il riconoscimento di crediti formativi?
No, il CNAPPC non riconosce l’attività lavorativa come forma di aggiornamento professionale, per cui non
può concorrere all’acquisizione di crediti formativi.
Ho conseguito il diploma di master di secondo livello presso un’università italiana, come posso ottenere il riconoscimento dei crediti?
La richiesta di registrazione deve essere inoltrata dall’iscritto tramite la piattaforma IM@teria.
Soltanto l'iscritto ha la possibilità di gestire il proprio profilo formativo e di inserire la richiesta di
riconoscimento dei crediti nella piattaforma IM@teria.
Questi sono i passaggi da seguire:
Dopo avere effettuato la registrazione (Nome utente, password) ed essere entrati nella piattaforma
IM@teria dovrà cliccare su:
1) Le mie certificazioni.
2) Richiesta di crediti con autocertificazione.
3) Nuova istanza.
4) Seguire le indicazioni a video
5) Nella sezione OGGETTO selezionare: Richiesta crediti con autocertificazione
6) Nella sezione TIPOLOGIA selezionare: Master, assegni di ricerca, scuole di specializzazione …
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7) Nella sezione DATA DI RIFERIMENTO: inserire la data di conseguimento del titolo (anno di attribuzione
dei crediti)
8) Nella sezione CFP dichiarati: inserire 20
9) Flaggare: Responsabilità e privacy
10) Allegare la documentazione ufficiale comprovante l’attività svolta (diploma, autocertificazione di
evidenza legale il cui modello generico è scaricabile dal sito dell'Ordine sezione modulistica, copia
documento valido)
11) Cliccare su: invia certificazione
Il backoffice dell'Ordine, riconoscendo la validità della richiesta, conferma i crediti che vengono registrati
nel suo profilo sulla piattaforma. I documenti da allegare possono essere uniti in un solo file PDF
Ho partecipato alla Biennale di Venezia come posso ottenere il riconoscimento dei crediti?
Come nel caso precedente (R3) la richiesta di registrazione deve essere inoltrata dall’iscritto tramite la
piattaforma IM@teria. Soltanto l'iscritto ha la possibilità di gestire il proprio profilo formativo e di inserire
la richiesta di riconoscimento dei crediti nella piattaforma IM@teria.
Solo per la Biennale si possono richiedere n. 2 cfp in base ad uno specifico accordo del CNAPPC. Per il
riconoscimento di n. 2 crediti per la partecipazione alla Biennale, ripetere la richiesta come nel caso
precedente di autocertificazione: immettendo:
1) Nella sezione TIPOLOGIA: Mostre, fiere e altri eventi
2) Nella sezione DATA DI RIFERIMENTO: la data presente nel biglietto
3) Nella sezione CFP dichiarati: inserire 2
4) Flaggare: Responsabilità e privacy
5) Allegare la documentazione ufficiale comprovante l’attività svolta (biglietto, autocertificazione di
evidenza legale il cui modello generico è scaricabile dal sito dell'Ordine sezione modulistica, copia
documento valido)
6) Cliccare su: invia certificazione
Il backoffice dell'Ordine, riconoscendo la validità della richiesta, conferma i crediti che vengono registrati
nel suo profilo sulla piattaforma. I documenti da allegare possono essere uniti in un solo file PDF.
E’ possibile convalidare i crediti per attività formativa svolta all’estero?
Sì, è possibile acquisire crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale,
seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili tenuti all’estero da istituzioni, enti,
organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al
proprio Ordine, tramite la piattaforma telematica IM@teria, una richiesta di riconoscimento dei crediti con
autocertificazione (vedi domanda R3) ed ogni documentazione utile attestante l’avvenuta partecipazione
all’attività formativa per la verifica da parte dell’Ordine Territoriale. La richiesta sarà corredata, a titolo
esemplificativo, da: programmi dell’attività formativa, durata del corso, costi di partecipazione, docenti,
attestato di frequenza. Questo al fine di verificare la corrispondenza tra le attività svolte ed i criteri di
verifica contenuti nelle Linee guida del CNAPPC.
Esoneri
Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?
Per esonero si intende la registrazione, nello status formativo individuale sulla piattaforma IM@teria, dei
crediti che dovevano essere acquisiti durante l’anno. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e
documentata dell’interessato inoltrata tramite la piattaforma IM@teria, può deliberare di esonerare, anche
parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità, paternità e adozione per un anno formativo riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp nel
triennio sperimentale, ivi compresi i 4 cfp obbligatori di deontologia. Pertanto sarà possibile
acquisire 40 cfp anziché 60 cfp nel triennio 2017-2019.
- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei
mesi continuativi. Nel caso di malattia o infortunio, dietro presentazione di certificato medico.
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di
eccezionalità
- docenti universitari a tempo a pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell’elenco speciale, ai
quali è preclusa l’attività professionale (Legge n. 382/1980)
Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento
del 70° anno di età.
E’ possibile chiedere l’esonero per “non esercizio della professione”?
L’aggiornamento delle Linee Guida del CNAPPC del 12 dicembre 2016 ha reintrodotto la possibilità di
esonero per “non esercizio della professione” (assenza di partita IVA personale o societaria, non iscrizione
INARCASSA e non esercizio della professione neanche occasionalmente) a valere per il triennio 2017/2019:
pertanto, in presenza dei requisiti previsti all’art. 7 delle Linee Guida, è possibile inoltrare la domanda
all’Ordine di appartenenza tramite il portale IM@teria. La domanda deve essere ripetuta ogni anno.
Come posso chiedere l’esonero per “non esercizio della professione”?
La possibilità è riservata solo ai casi previsti nella domanda E2 (assenza di partita IVA personale o societaria,
non iscrizione INARCASSA e non esercizio della professione neanche occasionalmente) ai sensi dell’art. 7
delle Linee Guida. Per procedere all’attribuzione di questi crediti si comunica che soltanto l'iscritto ha la
possibilità di gestire il proprio profilo formativo e di inserire la richiesta di esonero nella piattaforma
IM@teria. I passaggi da seguire sono i seguenti:
- Dopo avere effettuato la registrazione (Nome utente, password) ed essere entrati nella piattaforma
IM@teria dovrà cliccare su:
- Le mie certificazioni
- Nuova istanza
- Seguire le indicazioni a video
- Nella sezione OGGETTO selezionare: Richiesta di esonero obbligo formativo
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- Nella sezione TIPOLOGIA selezionare: Non esercizio della professione neanche occasionalmente
- Nella sezione ANNO DI RIFERIMENTO: esempio 2017
- Nella sezione CFP dichiarati: 20
- Flaggare: Responsabilità e privacy
- Allegare documentazione: dichiarazione di evidenza legale (modello generico scaricabile dal sito
dell’Ordine, sezione modulistica) della sussistenza dei tre requisiti necessari per l’esonero
dall’attività di aggiornamento, modello E1 (scaricabile dal sito dell’Ordine, sezione modulistica) e
copia di documento di identità. I documenti da allegare possono essere uniti in un solo file PDF.
- Cliccare su: invia certificazione
Il Consiglio dell'Ordine di Terni, previa verifica, provvede a deliberare rispetto alla richiesta di esonero
pervenuta e confermerà i crediti direttamente nel profilo individuale dell’iscritto. Non è possibile
all'Ordine ricevere in modo differente la richiesta di esonero e registrare i crediti.
Posso chiedere l’esonero dall’attività formativa per maternità, paternità e adozione?
Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo, riducendo l’obbligo formativo
di – 20 cfp ivi compresi i 4 cfp obbligatori di deontologia. Pertanto sarà possibile acquisire 40 cfp
anziché 60 cfp nel triennio 2017-2019.
L’iscritta/o può inserire la richiesta di esonero dall'obbligo formativo per maternità, paternità e
adozione (riduzione di - 20 CFP sul triennio 2017 - 2019) sulla piattaforma IM@teria con la seguente
modalità: dopo aver eseguito la registrazione ed effettuato l’accesso alla piattaforma IM@teria dovrà
cliccare su:
1) Le mie certificazioni.
2) Richiesta di esonero.
3) Nuova istanza.
4) Seguire le indicazioni a video
5) Nella sezione OGGETTO selezionare: Richiesta di esonero
6) nella sezione TIPOLOGIA selezionare: Maternità, paternità e adozione
7) Nella sezione ANNO DI RIFERIMENTO: esempio 2017
8) Flaggare: Responsabilità e privacy
9) Allegare documentazione: a) documentazione medica o certificato di nascita; b) copia di documento
di identità; c) Modello E1 (scaricabile dal sito dell’Ordine, sezione modulistica). I documenti da allegare
possono essere uniti in un solo file PDF.
Il Consiglio dell'Ordine di Terni, previa verifica, provvede a deliberare rispetto alla richiesta di esonero e
confermerà i n. 20 CFP direttamente nel profilo individuale sulla piattaforma IM@teria. Non è possibile
all'Ordine ricevere in modo differente la richiesta di esonero e registrare i crediti.
Sono un nuovo iscritto all’Albo, cosa devo fare per essere in regola con l’aggiornamento obbligatorio?
Ai sensi dell’art. 4 delle vigenti Linee guida CNAPPC per i nuovi iscritti all’Albo, l’obbligo formativo decorre
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione (con un numero di c.f.p. proporzionale rispetto ai
60 c.f.p. del triennio 2017-2019) con facoltà dell’interessato di chiedere, ed ottenere, il riconoscimento di
12
tutti gli eventuali crediti maturati nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione e l’inizio dell’obbligo
formativo. La procedura per i nuovi iscritti è la seguente. Dopo essere entrati nella propria posizione su
IM@teria occorre seguire le seguenti indicazioni a video e cliccare su:
- Le mie certificazioni
- Nuova istanza
- Oggetto: inizio obbligo formativo
- Tipologia: prima iscrizione all’Albo
- Anno di iscrizione: es. 2017
- Allegare: copia documento di identità e autodichiarazione di evidenza legale (il modello generico è
scaricabile dal sito dell’Ordine)
- Salva
- Invia istanza
Dopo la trasmissione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine deliberà l’accoglimento della domanda e saranno
registrati, sulla piattaforma IM@teria, l’esonero relativo all’anno di iscrizione (attribuzione di n. 20 c.f.p.
comprensivi dei n. 4 di deontologia per l’anno di iscrizione). Nella piattaforma sono registrati anche i c.f.p.
acquisiti nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione e l’inizio dell’obbligo formativo.