All’interno della nuova piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

 https://portaleservizi.cnappc.it/

è presente la sezione “CERTIFICAZIONI / ESONERI” dove è possibile inserire in autocertificazione la richiesta di crediti formativi per la partecipazione ad alcune attività specifiche previste dalle Linee Guida.
Tramite autocertificazione è altresì possibile richiedere l’esonero dall’obbligo formativo per i casi previsti dalle Linee Guida.

 

Accedere alla piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (https://portaleservizi.cnappc.it/ ) con le proprie credenziali.

Nella sezione “Crediti formativi”, selezionare “Crea nuova richiesta”: si aprirà un form da compilare.

Occorre fare attenzione nel campo “Data di riferimento” ad inserire la data di svolgimento dell’attività da validare perché tale data determina in che periodo verranno attribuiti i Crediti Formativi riconosciuti o il periodo di esonero.

ATTENZIONE!

  • per le istanze di esonero dovrà essere caricata fra gli allegati una domanda/dichiarazione redatta secondo il modulo precompilato E1 (esonero per non esercizio della professione) o il modulo precompilato E (altri casi di esonero), oltre al proprio documento di identità e la documentazione a supporto della richiesta.

  • la documentazione a supporto delle richieste di autocertificazione e di esonero è obbligatoria (programma dell’evento da cui si evinca la durata dell’evento, attestato di frequenza, certificati, ecc.).

Dopo avere completato l’inserimento dei dati e inserito la documentazione negli allegati, premere il pulsante “Invia”.

Il Consiglio procederà all’istruttoria e alla verifica della richiesta attraverso la piattaforma.

Attività/eventi formativi elencati dall’art. 6.7 delle Linee Guida in vigore dal 01/01/2024

da richiedere entro il triennio in corso

-corsi abilitanti e seminari di aggiornamento per mantenimento abilitazione (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all’elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato);

-Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea;

-le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere: “b” (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), “f” (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione), “g” (brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale), “i” (attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali);

-attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);

-esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile derivate da protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni Civili regionali-provinciali. Oppure per attività in assenza di protocolli d’intesa, ma svolte in situazioni di urgenza e/o di eventi anche atmosferici di particolare gravità e/o di calamità naturali;

Inoltre, da richiedere entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento:

-attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);

-attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa;

-corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali, ad esempio, Ministeri, Regioni, ENEA, CNR che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;

-corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento ad un Ordine Architetti.

L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, inserisce l’istanza nella piattaforma formazione. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale, che provvede al riconoscimento e all’attribuzione dei CFP.

L’autocertificazione riguarda solo ed esclusivamente le attività che NON siano state già accreditate da un Ordine territoriale.

SE LA CASISTICA CHE SI VUOLE AUTOCERTIFICARE NON DOVESSE RIENTRARE TRA QUELLE PREVISTE DALLE LINEE GUIDA VIGENTI, ALL’EVENTO NON POTRANNO ESSERE ASSEGNATI CREDITI FORMATIVI.

art. 7 Linee Guida in vigore dal 01/01/2024

Gli iscritti provvedono direttamente a richiedere, tramite piattaforma portale servizi cnappc, l’esonero per l’obbligo formativo caricando apposita istanza di esonero a cui va allegata una domanda/dichiarazione compilata secondo il modulo precompilato E1 (esonero per non esercizio della professione) o il modulo precompilato E (altri casi di esonero), allegando anche il proprio documento d’identità e la documentazione a supporto della richiesta.

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, per almeno un anno, non per frazioni di esso, non per tipologia di credito, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a. maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l’iscritto dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio) per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;

b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione (scarica FAC-SIMILE domanda esonero obbligo formativo) nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarino di:

non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista sia di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;

– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);

– coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).

Le esenzioni, sempre in riferimento ai commi precedenti, sono possibili anche a trienni conclusi solo a seguito di Delibera consiliare, motivata nella sua eccezionalità, e nel periodo della verifica amministrativa.

L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.

art. 4 Linee Guida in vigore dal 01/01/2024

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.

Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

In caso di reiscrizione entro 5 anni il debito pregresso va saldato; ai professionisti reiscritti viene riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare. In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.